Art. 2.

      1. Agli oneri relativi all'attuazione dei commi da3-bis a 3-nonies dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le risorse ordinariamente previste per le diverse consultazioni elettorali e sono certificati dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio che provvede, per delega, al saldo, se e in quanto dovuto.